PNEUMATICI

INVERNALI

Pneumatici invernali: cosa dice la legge


D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore.
Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice della Strada consente agli Enti proprietari ed ai Gestori delle strade di “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
Il cambio del termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” testimonia che si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni durante la stagione fredda, non solo in caso di neve.

Pneumatici invernali: cosa sono


Assicurano la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.
Montaggio omogeneo: si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”,”M-S”,”M&S”).

Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso. I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CE.
E’ necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di revisione laddove la stessa avvenga non nella stagione invernale, ma in un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero dei Trasporti chiarisce con comunicazione 335M361 del 30.9.04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione”.

Come riconoscere gli pneumatici invernali


Come riconoscere gli pneumatici invernali

Tutti i pneumatici invernali destinati alle autovetture devono essere omologati. L’omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento.
L’UE ha da tempo reso obbligatoria l’omologazione degli autoveicoli e di alcuni suoi componenti. Solo prodotti conformi posso essere messi sul mercato.
Per i pneumatici l’omologazione è indicata dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di serie.

Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada stabiliscono il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. Chi circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della carta di circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare la liquidazione del sinistro in caso di incidente.

Caratteristiche e Codice di velocità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie).

Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici M+S con codice di velocità non inferiore a “Q” (160 km/h). I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.

Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fi no a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5 (vedi circ. 104/95).

Etichettatura dei pneumatici


Il ‘Regolamento UE 1222/2009’ riguardante l’etichettatura dei pneumatici ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica e ambientale del trasporto su strada attraverso la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti dal punto di vista dei consumi di carburante, con bassi livelli di rumorosità. Questo regolamento consente all’utente finale di effettuare scelte più consapevoli al momento dell’acquisto dei pneumatici, prendendo in considerazione anche queste informazioni oltre ai fattori che vengono solitamente tenuti in conto nel processo d’acquisto.

il Regolamento prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni dei pneumatici debbano essere comunicate ai consumatori. Queste informazioni riguardano:

L’impatto sui consumi di carburante, associato alla resistenza al rotolamento dei pneumatici
L’impatto sulla sicurezza stradale, associato all’aderenza sul bagnato dei pneumatici
Il livello di rumorosità esterna dei pneumatici (espressa in decibel); da non intendersi come rumorosità dei pneumatici percepita all’interno del veicolo
Ai fini dell’etichettatura (Regolamento UE 1222/2009), non è richiesta nessuna modifica alla marcatura sui fianchi dei pneumatici.

L’informazione circa le tre performances del pneumatico viene fornita attraverso un sistema di classificazione.

Il regolamento UE 1222/2009 richiede di mettere a disposizione obbligatoriamente le informazioni a partire dal 1° Novembre 2012 per i pneumatici fabbricati a partire dal 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l’anno 2012). Sarà possibile mettere a disposizione le informazioni di cui sopra, in anticipo rispetto alla data prevista, comunque non prima del 30 maggio 2012 (come da Regolamento 1235/2011).

Il rivenditore potrà vendere ancora, dopo il 1 novembre 2012, i pneumatici in stock senza le informazioni riportate in etichetta purchè prodotti prima del 1° luglio 2012 (Data di Produzione 2712; dove 27 è la ventisettesima settimana e 12 è l’anno 2012).

  • etichetta rotolamento
  • etichetta bagnato